Rateizzazione degli importi
Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi.
Documenti
modello istanza di rateizzazione
ART. 42 – Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 39:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che dichiarino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 particolari situazioni economiche disagiate.
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro,
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono maggiorate.
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 39:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che dichiarino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 particolari situazioni economiche disagiate.
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro,
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate non sono maggiorate.
- modello istanza[.pdf 51,21 Kb - 13/02/2024 - 18/02/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2024 08:25:56