Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie
Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
Documenti
altre riduzioni
Art. 26 –
Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prenderà in considerazione solo quella più favorevole al contribuente.
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prenderà in considerazione solo quella più favorevole al contribuente.
riduzioni per compostaggio domestico
Art. 27 del vigente regolamento
– Riduzioni per il compostaggio
1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10 % della quota variabile della tariffa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell’anno di riferimento della TARI.
1. Alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10 % della quota variabile della tariffa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato compostaggio domestico e di praticarlo costantemente nell’anno di riferimento della TARI.
Ultimo aggiornamento pagina: 10/02/2024 11:39:08