Art. 26 –
Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prenderà in considerazione solo quella più favorevole al contribuente.